A partire dal 18 Luglio 2016 verrà attuato l’articolo 7 D.lgs 102/2014 con delle novità per le ESCO non certificate e per le società prive di un Esperto in Gestione di Energia.

COSA COMPORTA?

Le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM).
Nonostante ciò, le stesse possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

Inoltre le figure di Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) potranno essere ricoperte da soggetti diversi.

 

 

Riferimenti normativi:

D.lgs 102/2014
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia – comma 2
Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione – comma 5

DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi

[fonte GSE – Gestore Servizi Energetici]

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